Art. 2.
(Modifiche all'articolo 144 del testo unico).

      1. All'articolo 144 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Con il decreto di scioglimento di cui all'articolo 143 è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione è composta di due membri per i comuni fino a diecimila abitanti, e di tre membri per i comuni oltre diecimila abitanti e le province. I membri sono scelti tra funzionari dello Stato, in servizio»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-bis. Nel caso che il prefetto adotti i provvedimenti di cui all'articolo 143, comma 6-bis, e non venga anche disciolto il consiglio comunale o provinciale, la commissione viene istituita al solo fine di eseguire le verifiche di cui all'articolo 145, comma 4, e di adottare le determinazioni eventualmente conseguenti».